Tutto quello che non puoi non sapere sulla Chiusura Giornaliera del tuo registratore di cassa!
La chiusura giornaliera del registratore di cassa fiscale va effettuata per ogni giorno di attività (DM 23.3.83).
COSA DEVE CONTENERE?
- Il contenuto dello scontrino di chiusura giornaliera deve contenere, tra i numerosi dati , l’ammontare complessivo dei corrispettivi del giorno.
1) il numero di partita IVA dell'emittente e l'ubicazione dell'esercizio;
2) l'ammontare complessivo dei corrispettivi del giorno;
3) il totale cumulativo degli ammontari dei corrispettivi giornalieri compreso quello della chiusura cui si riferisce lo scontrino;
4) su distinte successive righe, gli eventuali ammontari degli sconti, rettifiche, rimborsi per resi di merce venduta o imballaggi cauzionati, nonché dei corrispettivi relativi a prestazioni in tutto o in parte non riscossi;
5) il numero degli scontrini fiscali, comprensivo dello stesso scontrino
fiscale di chiusura giornaliera, emessi a seguito delle operazioni di cui all'art. 1 del presente
decreto;
6) il numero degli scontrini fiscali recanti la stampa del contenuto della memoria fiscale;
7) il numero degli scontrini non fiscali;
8) il numero progressivo degli azzeramenti giornalieri;
9) la data e l'ora di emissione;
10) il numero dei ripristini fiscali;
11) il logotipo fiscale ed il numero di matricola dell'apparecchio misuratore fiscale;
12) distanziati da almeno due righe vuote, i dati di carattere non fiscale, preceduti e seguiti dalla scritta “dati non fiscali”.
QUANDO DEVE ESSERE EFFETTUATA?
La chiusura giornaliera deve essere eseguita non oltre le ore 24,00 del giorno di emissione del primo scontrino fiscale anche se l’attività prosegue oltre tale orario .
La normativa precisa inoltre che che gli esercizi commerciali (es. autogrill) la cui attività lavorativa comprende l’intero arco della giornata suddiviso su più turni operativi devono emettere lo scontrino di chiusura giornaliera al termine del turno che si conclude prima della mezzanotte (CM n. 60 del 10.6.83).
Così, ipotizzando tre turni giornalieri ripartiti in: 6-14; 14-22; 22-6, lo scontrino di chiusura giornaliera deve essere emesso dall’operatore che termina il turno alle ore 22.
Per le specifiche attività di intrattenimento e spettacolo, la normativa più recente (DPR
30.12.99, art. 1, c. 4). ha previsto una diversa disciplina, stabilendo che “per gli esercizi la cui attività si protrae oltre le ore ventiquattro, il documento riepilogativo é emesso al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività, con riferimento alla data di inizio dell’evento”
Ne consegue pe tanto la distinzione per la quale un bar (attività commerciale soggetta alla disciplina ordinaria) che chiude l’esercizio alle ore una deve comunque aver emesso entro la mezzanotte lo scontrino di chiusura giornaliera, mentre una discoteca
(attività commerciale soggetta alla disciplina dell’imposta sugli intrattenimenti) che chiude l’attività alle ore tre, a tale ora deve emettere il documento riepilogativo (equivalente allo scontrino di chiusura giornaliera).
E' POSSIBILE NON EFFETTURE LA CHIUSURA GIORNALIERA SE NON SONO STATI EMESSI SCONTRINI NELL'ARCO DELLA GIORNATA LAVORATIVA?
- Non è obbligatorio fare la chiusura giornaliera del registratore di cassa, solamente nei casi di giornate con importo dei corrispettivi, pari a zero.
QUANDO NON E'OBBLIGATORIO EFFETTUARE LA CHIUSURA GIORNALIERA?
- Non è obbligatorio fare la chiusura giornaliera nei casi di sospensione dell’attività per cause di forza maggiore per ferie, malattia, lutti, infortuni o per gravi motivi personali.
- Si può omettere l'emissione della chiusura giornaliera anche per gli apparecchi utilizzati per attività stagionali come riferisce l ’articolo 5 del Decreto Ministeriale 4 aprile 1990:
PER QUANTO TEMPO BISOGNA CONSERVARE LA CHIUSURA GIORNALIERA?
La chiusura fiscale giornaliera, effettuata con il registratore di cassa, deve essere conservata dall’utente per almeno 5 anni. Il giornale di fondo cartaceo oppure elettronico (DGFE), deve essere conservato per almeno un biennio dall’ultima data memorizzata.